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ARCHIVIO LEGISLATIVO

 

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE N. 47 DEL 31-07-1989

Norme in materia di polizia locale e istituzione dell' ufficio
regionale di polizia locale.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA
N. 35
del 8 agosto 1989

Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

 

 

 

TITOLO I
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
DI POLIZIA LOCALE

ARTICOLO 1

 (Servizio di polizia locale)
 1.  I Comuni della Valle d' Aosta esercitano le funzioni di
polizia locale, urbana e rurale e ale altre funzioni di polizia
amministrativa loro attribuite dalle vigenti leggi e quelle
loro delegate, avvalendosi di un apposito servizio di policia
locale.
  2.  I Comuni nei quali il servizio di polizia locale è  espletato
da almeno sette addetti possono istituire il Corpo di
polizia locale.

 

 

 

ARTICOLO 2

 (Consorzi fra Comuni)
 1.  La Regione favorisce, nel rispetto dei principi di economicità 
e di efficienza, le iniziative dei Comuni soprattutto
di quelli di piccole dimensioni volte al esercitare in forma
consortile le funzioni di polizia locale.
  2.  Nell' organizzazione la forma di collaborazione prevista dal
comma precedente, la Regione, come pure i Comuni interessati,
devono tener conto delle ripartizione del territorio
già  esistenti e in particolare modo delle Comunità 
Montane.
  3.  La costituzione dei Consorzi è  volontaria e, allorquando
questi siano stati validamente costituiti, il personale di
polizia locale è  inquadrato nell' organico del Consorzio ed
esercita le proprie funzioni alle dipendenze degli organi dei
singoli Comuni consorziati nell' ambito del territorio comunale
cui sono assegnati, secondo le direttive del legale
rappresentante del Consorzio stesso.

 

 

 

ARTICOLO 3

 (Collaborazione temporanea fra Comuni)
 1.  Per soddisfare esigenze di carattere temporaneo il personale
di polizia locale può  essere comandato a svolgere
funzioni presso un Comune diverso da quello di appartenenza;
  in tale caso opera alle dipendenze del Sindaco di
tale Comune, mantenendo la dipendenza dall' Ente di appartenenza
agli effetti economici, assicurativi e previdenziali.
  2.  La richiesta di collaborazione da parte del Comune interessato
deve essere rivolta, in primo luogo, al Comune
più  vicino e, successivamente, ai Comuni progressivamente
più  lontani sentito il personale interessato.
  3.  I Comuni interessati, anche mediante apposite convenzioni,
possono prevedere rimborsi o compensazioni reciproche.
  4.  I comandi da Comune a Comune sono regolati dai vigenti
contratti di lavoro del personale degli Enti locali e
sono oggetto di contrattazione decentrata così  come regolata
dalla legge 29 marzo 1983, n. 93 << legge - quadro per
il pubblico impiego >>.

 

 

 

ARTICOLO 4

 (Funzioni del Sindaco)
 1.  Al servizio di polizia locale sovrintende il Sindaco o un
Assessore da lui delegato.  Nell' esercizio di tale funzione
il Sindaco, o il suo delegato, impartisce le direttive, vigila
sullo svolgimento delle attività  di servizio e adotta, qualora
necessari, i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

 

 

 

ARTICOLO 5

 (Comandante del Corpo di polizia locale)
 1.  Al Corpo di polizia locale, dove costituito, è  preposto
un Comandante.
  2.  Il Comandate del Corpo di Polizia locale è  responsabile
verso il Sindaco dell' addestramento, della disciplina
e dell' impiego tecnico - operativo degli appartenenti al
Corpo.
  3.  Gli addetti alle attività  di polizia locale sono tenuti ad
eseguire le direttive impartite dai superiri gerarchici e dalle
autorità  competenti per i singoli settori operativi nei limiti
del loro stato giuridico e delle leggi.

 

 

 

ARTICOLO 6

 (Compiti degli addetti al servizio di polizia locale)
 1.  Gli addetti al servizio di polizia locale, entro i limiti
territoriali dell' Ente di appartenenza o dei Comuni consorziati,
provvedono a:
a) vigilare sull' osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle
disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione e sulle
disposizioni normative comunali con particolare riguardo
alle norme concernenti: la polizia urbana e rurale,
la circolazione stradale, l' edilizia, il commercio e
i pubblici esercizi;
  b) vigilare sull' integrità  e conservazione del patrimonio
pubblico;
  c) svolgere i servizi di polizia stradale, ai sensi del testo
unico delle norme sulla circolazione stradale;
  d) prestare opera di soccorso nell pubbliche calamità  e
disastri, d' intesa con le autorità  competenti, nonchè  in
casi di privati infortuni;
  e) cooperare, nei limiti delle proprie attribuzioni, al
mantenimento dell' ordine pubblico e della sicurezza pubblica
con gli organi di polizia dello Stato, previa disposizione
del Sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche
operazioni, motivata richiesta dalle competenti
Autorità , nonchè  cooperare con gli organi della Regione
e della Protezione Civile;
  f) segnalare alle autorità  competenti disfunzioni e carenze
dei servizi pubblici, con particolare riguardo a quelli
prestati dai Comuni, nonchè  eventuali cause di pericolo
per la pubblica incolumità ;
  g) prestare servizi d' onore, di vigilanza e di scorta.

 

 

 

ARTICOLO 7

 (Qualifiche attribuite)
 1.  Il personale che svolge servizio di polizia locale nell' ambito
del territorio dell' Ente di appartenenza e nei limiti delle
proprie attribuzioni riviste le qualifiche di:
a) agente o ufficiale di polizia giudiziaria a norma dell'
art. 221 del codice di procedura penale;
  b) agente di pubblica sicurezza svolgendo funzioni ausioiarie
di pubblica sicurezza.
  2.  A tal fine il Presidente della Giunta regionale nell' esercizio
delle sue funzioni di Prefetto conferisce al suddetto
personale, previo atto di comunicazione da parte del Sindaco
da considerarsi atto dovuto, la qualità  di agente di
pubblica sicurezza dopo aver accertato il possesso dei seguenti
requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
  b) non aver subito condanne a pena detentiva per delitto
non colposo o non essere stato sottoposto a misure di
prevenzione;
  c) non essere stato espulso dalle Forze Armate o di Policia
o destituito dai pubblici uffici.
  3.  Il Presidente della Giunta sempre nell' esercizio delle
funzioni di Prefetto, sentito il Sindaco, dichiara la perdita della
qualità  di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il
venire meno di alcuno dei suddetti requisiti.
  4.  Agli addetti al servizio di polizia locale viene attribuita
la qualifica di Pubblico ufficiale ai sensi dell' art. 357 del
codice penale;  inoltre, per coloro che prestano servizio in
Comuni o consorzi di Comuni con popolazione non superiore
ai 3.000 abitanti, viene attribuita, di norma, anche
la qualifica di Messo comunale ai sensi dell' articolo
273 del Regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 << testo unico
della legge comunale e provinciale >>, di Messo di conciliazione
ai sensi della legge 3 febbraio 1957, n. 16, << disposisioni
sul servizio e la denominazione degli uscieri di conciliazione >>
e di Autista per scuolabus.

 

 

 

 

TITOLO II
ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE

ARTICOLO 8

 (Regolamenti comunali)
 1.  I Comuni, singoli od associati, entro sei mesi dall' entrata
in vigore della presente legge devono adottare uno
specifico regolamento di polizia locale diretto a stabilire
in particolare:
a) che le attività  vengano svolte in uniforme e che possano
essere svolte in abito civile soltanto quado ciò  sia
strettamente necessario per l' epletamento del servizio
e venga espressamente autorizzato.
  Per il personale femminile l' uso dell' abito civile deve
venire consentito a partire dal terzo mese di gravidanza;
  b) che l' ambito ordinario delle attività  sia quello del
territorio dell' Ente di appartenenza o del Consorzio di cui
all' art. 3 oppure quello del Comune presso il quale il
personale sia comandato od assegnato;
  c) che siano osservati i seguenti criteri per i sottoelencati
casi particolari:
1) missioni esterne per soli fini di collegamento o di
rappresentanza;
  2) missioni esterne per fini di polizia, solo in casi di
inseguimento per accertata flagranza dell' illecito
commesso nel territorio di appartenenza;
  3) missioni esterne per soccorso in caso di calamità  e
disastri, o per finrozare altri Corpi e Servizi in particolari
occasioni stagionali o eccezionali, ammesse
previa esistenza di appositi piani o di accordi tra le
Amministrazioni interessate, e di esse va data previa
comunicazione al Presidente della Giunta regionale,
nell' esercizio delle funzioni di Prefetto.
  2.  I regolamenti comunali recano norma svolte a promuovere
e garantire la pratica di attività  sportive nonchè  la
partecipazione a competizioni sia a livello regionale che nazionale
degli addetti al servizio di polizia locale.
  3.  I Comuni prima di adottare i regolamenti acquisiscono
il parere del Comitato tecnico consultivo di cui al successivo
art. 14.

 

 

 

ARTICOLO 9

 (Caratteristiche delle uniformi,
dei segni distintivi e dei mezzi di trasporto)
 1.  Il Consiglio regionale provvede, per mezzo del regolamento
previsto al successivo articolo 17, a determinare le
caratteristiche generali delle uniformi di servizio, dei simboli
distintivi del grado e dei simboli distintivi delle mostrine,
degli stemmi e delle placche, nel rispetto del divieto
di assimilazione a quelle militari nonchè  i tempi massimi
entro i quali devono essere assegnate le uniformi.
  2.  Con lo stesso regolamento il Consiglio provvede a determinare
anche le caratteristiche, dei mezzi di trasporto.

 

 

 

ARTICOLO 10

 (Struttura dei Corpi o Servizi di polizia locale)
 1.  Il servizio di polizia locale è  espletato dal Corpo di polizia
locale o dal Servizio di polizia locale.
  2.  La composizione del Corpo di polizia locale è  strutturata
nel seguente modo:
a) se il Corpo è  composto da più  di 20 unità  si determina
il seguente organico secondo il seguente ordine gerarchico:
1) un Comandante - ufficiale superiore;
  2) un Vice - comandante - ufficiale inferiore;
  3) Ispettori - maresciallo (uno ogni 25 addetti o frazione
di 25 superiore al 50%);
  4) Coordinatori - brigadiere (uno ogni 5 agenti o frazione
di 5 superiore al 50%);
  5) Istruttori - appuntato;
  6) Agenti di PL
b) se il Corpo è  composto dalle 7 alle 20 unità  si determina
il seguente ordine gerarchico:
1) un Comandante - ufficiale inferiore;
  2) un Vice - comandante - brigadiere;
  3) Istruttori - appuntato (uno ogni 5 agenti o frazione
di 5 superiore al 50%);
  4) Agenti di PL.
  3.  La composizione del Servizio di polizia locale è  strutturata
nel seguente modo:
a) se il Servizio è  composto dalle 3 alle 6 unità  si determina
il seguente ordine gerarchico:
1) Un Istruttore - brigadiere;
  2) Un Istruttore - appuntato;
  3) Agenti di PL
b) se il Servizio è  composto da due unità  si determina il
seguente ordine gerachico:
1) Un Istruttore - appuntato;
  2) Un Agente di PL
c) se il Servizio è  composto da una sola unità , questa ricopre
la qualifica di Agente di PL.

 

 

 

ARTICOLO 11

 (Criteri per la determinazione della dotazione organica)
 1.  La dotazione organica dei Servizi o dei Corpi di polizia
locale è  determinata dai regolamenti dei Comuni di appartenenza
tenuti presenti i seguenti elementi:
a) numero della popolazione residente e temporanea, sua
densità  insediativa;
  b) estensione e distribuzione delle aree abitative, loro eventuale
suddivisione in zone, grazione, quartieri o altro,
collegamenti logistici e caratteri urbanistici;
  c) sviluppo edilizio;
  d) dimensione del territorio servito;
  e) densità  e complessità  del traffico;
  f) sviluppo chilometrico delle strade e loro caratteristiche;
  g) tipo e quantità  degli insediamenti industriali e commerciali;
  h) importanza turistica e capacità  ricettiva della località ;
  i) fasce orarie di copertura del servizio;
  l) ogni altro elemento relativo alle caratteristiche
socioeconomiche dell' area interessata.
  2.  La dotazione della pianta organica non potrà  comunque
essere inferiore ad una unità  ogni 800 abitanti residenti
o frazione di 800, ed a una unità  ogni 1.600 posti di ricettività 
turistica.

 

 

 

ARTICOLO 12

 (Reclutamento del personale)
 1.  Il reclutamento del personale addetto al Servizio o al
Corpo di polizia locale avviene per pubblico concorso.  A
tal fine i regolamento organici dei comuni devono prevedere:
a) le prove d' esame (scritte e orali);
  b) l' obbligo di frequenza, per tutti i candidati che hanno
superato le prove d' esame, di un corso di formazione
della durata di sei mesi da effettuarsi presso la Scuola
regionale di polizia locale prevista al successivo art. 13;
  c) la valutazione accordata, nei concorsi per titoli ed
esami:
1) al servizio prestato in altri Corpi di polizia locale,
di polizia dello Stato, dei vigili del fuoco e delle forze
armate;
  2) alle frequenza e superamento dei corsi di preparazione
tenuti presso la Scuola regionale di polizia
locale;
  3) alla conoscenza di lungue straniere.
  2.  Al termine del coeso di formazione di cui alla lett. b)
del precedente comma, viene rilasciato un certificato attestante
il giudizio sul candidato.
  3.  Il candidato, solo nel caso in cui abbia riportato un giudizio
di idoneità , verrà  ammesso al servizio per il periodo
di prova.
  4.  I requisiti per l' ammissione ai concorsi di agente,
sottufficiale ed ufficiale di polizia locale sono quelli previsti
dalle leggi vigenti per l' ammissione ai concorsi del personale
degli Enti Locali, con prove per l' accertamento della
conoscenza della lingua francese.
  5.  E' richiesto, inoltre, il possesso della patente di guida per
i veicoli di circolazione di categoria << B >>, << C >> o << D >>.
  6.  L' ammissione ai concorsi è  subordinata al superamento
di una visita medico attitudinale da effettuarsi nelle strutture
 dell' USL della Valle d' Aosta.

 

 

 

 

TITOLO III
FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E
RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

ARTICOLO 13

 (Scuola regionale di polizia locale)
 1.  La Regione, entro sei mesi dall' entrata in vigore della
presente legge, istituisce la Scuola regionale di polizia locale
diretta a formare, aggiornare e perfezionale il personale
dei Servizi o dei Corpi di polizia locale.
  2.  La Scuola regionale ha in particolar modo lo scopo di:
a) svolgere periodicamente corsi di aggiornamento professionale
e di specializzazione per gli addetti ai Servizi
o ai Corpi di polizia locale;
  b) qualificare professionalmente gli allievi che hanno superato
le prove d' esame;
  c) promuovere ed organizzare appositi corsi, aperti a tutti
gli interessati, per la preparazione a concorsi di agente
di polizia locale.
  3.  I programmi, le caratteristiche didattiche e le prove dinali
dei corsi vengono determinate dal Consiglio regionale
sentito il parere del Comitato tecnico consultivo di cui
al successivo art. 14.
  4.  L' onere relativo al funzionamento della Scuola regionale
di polizia locale viene ripartito fra la Regione e i Comuni
interessati, con apposita convenzione, in relazione al numero
degli addetti alla polizia locale che ciascuna Ente invia
ai corsi.

 

 

 

 

TITOLO IV
COORDINAMENTO DELL' ATTIVITA'
DI POLIZIA LOCALE

ARTICOLO 14

 (Comitato Tecnico Consultivo)
 1.  Il Consiglio regionale entro 60 giorni dall' entrata in vigore
della presente legge, nomina, con delibera, un Comitato
Tecnico Consultivo regionale per la polizia locale.
  2.  Il Comitato svolge la propria attività  consultiva oltre
che nei casi previsti dalla presente legge, ogniqualvolta la
Regione o i Comuni intendano adottare provvedimenti riguardanti
la polizia locale.

 

 

 

ARTICOLO 15

 (Composizione del Comitato Tecnico Consultivo)
 1.  Il Comitato di cui al precedente art. 14 è  così  composto:
a) il Presidente della Giunta regionale o un Assessore da
lui delegato, che le presiede;
  b) il Comandante del Comune capoluogo;
  c) tre esperti in materia di polizia locale;
  d) il Direttore della Scuola regionale di polizia locale o
un suo delegato;
  e) tre rappresentanti dei Comuni designati dalle Associazioni
dei Comuni;
  f) tre rappresentanti dell' Associazione Valdostana degli
operatori di polizia locale;
  g) quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello regionale.

 

 

 

ARTICOLO 16

 (Ufficio regionale di polizia locale)
 1.  la Regione entro 90 giorni dall' entrata in vigore della
presente legge, sentito il Comitato tecnico consultivo, istituisce,
presso il Servizio rapporti con gli enti locali, gestione
segretari comunali e affari di culto, di cui al comma 3 della
legge regionale 21 maggio 1985, n. 35, l' Ufficio regionale
di polizia locale, cui è  preposto un impiegato con qualifica
di << segretario >>.
  2.  L' Ufficio regioanle di cui al comma precedente ha lo scopo
di svolgere funzioni di informazione e di consulenza
tecnico - giuridica a favore degli operatori di polizia locale.
  3.  nella pianta organica dei posti assegnati alla Presidenza
della Giunta regionale è  aggiunto un posto di << segretario >>
(7o livello - ruolo del personale amministrativo).

 

 

 

ARTICOLO 17

 (Regolamento di esecuzione)
 1.  Il Consiglio regionale entro 90 giorni dall' entrata in vigore
della presente legge, predispone il regolamento di esecuzione
diretto a disciplinare, oltre a quanto disposto dal
precedente art. 9:
a) le modalità  per la costituzione ed il funzionamento dei
consorzi di cui all' art. 2;
  b) gli indirizzi per l' individuazione della dotazione tecnica
dei servizi inerenti, in particolare, ai veicoli per il
pattugliamento, alla centrale radio operativa, agli strumenti
di rilevazione;
  c) le disposizioni per il funzionamento dei Servizi o dei
Corpi di polizia locale;
  d) ogni altra direttiva riguardante il reclutamento e la formazione
del personale di polizia locale.
  2.  Le modificazioni del regolamento di cui al precedente
comma, sono apportate sentito il parere del Comitato tecnico
consultivo.

 

 

 

 

TITOLO IV
NORME FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 18

 (Comunicazione dei regolamento comunali)
 1.  I regolamenti comunali previsti dalla presente legge e
i loro eventuali atti di modifica sono trasmessi al Governo
per mezzo del Presidente della Giunta regionale, a norma
dell' art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 22
febbraio 1982, n. 182, << Norme di attuazione dello Statuto
Speciale della Regione Valle d' Aosta... >>, dopo che essi sono
diventati esecutivi.

 

 

 

ARTICOLO 19

 (Applicazione della legge agli altri enti locali)
 1.  Agli enti locali diversi dai comuni che svolgono, anche
a mezzo di appositi servizi, funzioni di polizia locale di
cui sono titolari o che ad essi sono delegate si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni della presente legge,
intendendosi sostituiti ai Comuni ed ai loro organi l' ente
locale e gli organi corrispondenti.
  2.  Ove almeno tre di detti enti svolgano l' attività  disciplinata
dalla presente legge, il Comitato di cui all' art. 14 è 
integrato da un loro rappresentante designato dal Presidente
della Giunta regionale tra le persone indicate da ciascun
ente.

 

 

 

ARTICOLO 20

 (Disposizioni transitorie)
 1.  Fino a quando non sarà  istituita la Scuola regionale di
polizia locale e non sarà  applicato il procedimento di reclutamento
del personale previsto dall' art. 12, continueranno
ad essere applicate le disposizioni normative vigenti.

 

 

 

ARTICOLO 21

 (Disposizioni finanziarie)
 1.  Gli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge
sono così  determinati e graveranno sui capitoli sottoindicati
del bilancio di previsione della Regione per l' esercizio
1989 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci:
- per l' applicazione dell' art. 13 annue Lire 55.000.000 a
gravare sul capitolo di nuova istituzione n. 23990;
  - per l' applicazione dell' art. 16 Lire 16.000.000 per l' anno
1989 e annue Lire 32.000.000 a decorrere dal 1990
a gravare sui capitoli n. 20900 e n. 20910;
  2.  Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente
si provvede:
- per l' anno 1989 mediante riduzione per Lire 71 milioni
dello stanziamento previsto al capitolo 50000 << Fondo
globale per il finanziamento di spese per l' adempimento
di funzioni normali (Spese correnti) del bilancio di
previsione per l' esercizio finanziario 1989, a valere sull'
accantonamento iscritto all' allegato n. 8 al bilancio
stesso relativo al rinnovo contrattuale del personale regionale
comprensivo del premio incentivante la produttività ;
  su detto intervento risulta, quindi, disponibile la
minor somma di Lire 9.929 milioni;
  - per gli anni 1990 e 1991 mediante utilizzo per Lire 174
milioni delle risorse disponibili iscritte al programma
3- 2 << altri oneri non ripartibili >> del bilancio pluriennale
1989/ 1991;
  - per gli anni successivi gli oneri previsti dalla presente
legge saranno iscritti con la legge di approvazione dei
relativi bilanci.

 

 

 

ARTICOLO 22

 (Variazioni di bilancio)
 1.  Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione
per l' esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguenti
variazioni:
 
 1.  Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione
per l' esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguenti
variazioni:
  in diminuzione
Cap. 50000 << Fondo globale per il finanziamento di spese
per l' adempimento di funzioni normali
(spese correnti) >>
L. 71.000.000
 
 1.  Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione
per l' esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguenti
variazioni:
OMISSIS
in aumento
 
 1.  Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione
per l' esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguenti
variazioni:
OMISSIS
in aumento
  Cap. 20900 << Spese per il personale addetto ai servizi della
Regione - Stipendi e altri assegni fissi >>
L. 12.000.000
 
 1.  Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione
per l' esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguenti
variazioni:
OMISSIS
in aumento
OMISSIS
Cap. 20910 << Spese per il personale addetto ai Servizi della
Regione - Contributi diversi a carico dell'
Ente su stipendi ed altri assegni fissi >>
L. 4.000.000
 
 1.  Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione
per l' esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguenti
variazioni:
OMISSIS
in aumento
OMISSIS
cap. 23990 (di nuova istituzione)
Programma regionale 2.1.2
Codificazione: 1.1.1.4.1.2.01.01.02
<< Spese per il funzionamento della scuola regionale
di polizia locale >>
- LR 31 luglio 1989, n. 47 art. 13 >>
L. 55.000.000
 
 1.  Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione
per l' esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguenti
variazioni:
OMISSIS
in aumento
OMISSIS
Totale in aumento L. 71.000.000
 La presente legge sarà  pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Autonoma Valle
d'Aosta.
 Aosta, 31 luglio 1989
 

 

 

 

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