SULPM CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE
REGIONE VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE N. 47 DEL 31-07-1989
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Il Consiglio Regionale ha approvato; |
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TITOLO I
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ARTICOLO 2
(Consorzi fra Comuni) 1. La Regione favorisce, nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza, le iniziative dei Comuni soprattuttodi quelli di piccole dimensioni volte al esercitare in formaconsortile le funzioni di polizia locale. 2. Nell' organizzazione la forma di collaborazione prevista dalcomma precedente, la Regione, come pure i Comuni interessati,devono tener conto delle ripartizione del territoriogià esistenti e in particolare modo delle Comunità Montane. 3. La costituzione dei Consorzi è volontaria e, allorquandoquesti siano stati validamente costituiti, il personale dipolizia locale è inquadrato nell' organico del Consorzio edesercita le proprie funzioni alle dipendenze degli organi deisingoli Comuni consorziati nell' ambito del territorio comunalecui sono assegnati, secondo le direttive del legalerappresentante del Consorzio stesso.
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ARTICOLO 3
(Collaborazione temporanea fra Comuni) 1. Per soddisfare esigenze di carattere temporaneo il personaledi polizia locale può essere comandato a svolgerefunzioni presso un Comune diverso da quello di appartenenza; in tale caso opera alle dipendenze del Sindaco ditale Comune, mantenendo la dipendenza dall' Ente di appartenenzaagli effetti economici, assicurativi e previdenziali. 2. La richiesta di collaborazione da parte del Comune interessatodeve essere rivolta, in primo luogo, al Comunepiù vicino e, successivamente, ai Comuni progressivamentepiù lontani sentito il personale interessato. 3. I Comuni interessati, anche mediante apposite convenzioni,possono prevedere rimborsi o compensazioni reciproche. 4. I comandi da Comune a Comune sono regolati dai vigenticontratti di lavoro del personale degli Enti locali esono oggetto di contrattazione decentrata così come regolatadalla legge 29 marzo 1983, n. 93 << legge - quadro peril pubblico impiego >>.
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ARTICOLO 4
(Funzioni del Sindaco) 1. Al servizio di polizia locale sovrintende il Sindaco o unAssessore da lui delegato. Nell' esercizio di tale funzioneil Sindaco, o il suo delegato, impartisce le direttive, vigilasullo svolgimento delle attività di servizio e adotta, qualoranecessari, i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.
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ARTICOLO 5
(Comandante del Corpo di polizia locale) 1. Al Corpo di polizia locale, dove costituito, è prepostoun Comandante. 2. Il Comandate del Corpo di Polizia locale è responsabileverso il Sindaco dell' addestramento, della disciplinae dell' impiego tecnico - operativo degli appartenenti alCorpo. 3. Gli addetti alle attività di polizia locale sono tenuti adeseguire le direttive impartite dai superiri gerarchici e dalleautorità competenti per i singoli settori operativi nei limitidel loro stato giuridico e delle leggi.
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ARTICOLO 6
(Compiti degli addetti al servizio di polizia locale) 1. Gli addetti al servizio di polizia locale, entro i limititerritoriali dell' Ente di appartenenza o dei Comuni consorziati,provvedono a:a) vigilare sull' osservanza delle leggi, dei regolamenti e delledisposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione e sulledisposizioni normative comunali con particolare riguardoalle norme concernenti: la polizia urbana e rurale,la circolazione stradale, l' edilizia, il commercio ei pubblici esercizi; b) vigilare sull' integrità e conservazione del patrimoniopubblico; c) svolgere i servizi di polizia stradale, ai sensi del testounico delle norme sulla circolazione stradale; d) prestare opera di soccorso nell pubbliche calamità edisastri, d' intesa con le autorità competenti, nonchè incasi di privati infortuni; e) cooperare, nei limiti delle proprie attribuzioni, almantenimento dell' ordine pubblico e della sicurezza pubblicacon gli organi di polizia dello Stato, previa disposizionedel Sindaco, quando ne venga fatta, per specificheoperazioni, motivata richiesta dalle competentiAutorità , nonchè cooperare con gli organi della Regionee della Protezione Civile; f) segnalare alle autorità competenti disfunzioni e carenzedei servizi pubblici, con particolare riguardo a quelliprestati dai Comuni, nonchè eventuali cause di pericoloper la pubblica incolumità ; g) prestare servizi d' onore, di vigilanza e di scorta.
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ARTICOLO 7
(Qualifiche attribuite) 1. Il personale che svolge servizio di polizia locale nell' ambitodel territorio dell' Ente di appartenenza e nei limiti delleproprie attribuzioni riviste le qualifiche di:a) agente o ufficiale di polizia giudiziaria a norma dell'art. 221 del codice di procedura penale; b) agente di pubblica sicurezza svolgendo funzioni ausioiariedi pubblica sicurezza. 2. A tal fine il Presidente della Giunta regionale nell' eserciziodelle sue funzioni di Prefetto conferisce al suddettopersonale, previo atto di comunicazione da parte del Sindacoda considerarsi atto dovuto, la qualità di agente dipubblica sicurezza dopo aver accertato il possesso dei seguentirequisiti:a) godimento dei diritti civili e politici; b) non aver subito condanne a pena detentiva per delittonon colposo o non essere stato sottoposto a misure diprevenzione; c) non essere stato espulso dalle Forze Armate o di Policiao destituito dai pubblici uffici. 3. Il Presidente della Giunta sempre nell' esercizio dellefunzioni di Prefetto, sentito il Sindaco, dichiara la perdita dellaqualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti ilvenire meno di alcuno dei suddetti requisiti. 4. Agli addetti al servizio di polizia locale viene attribuitala qualifica di Pubblico ufficiale ai sensi dell' art. 357 delcodice penale; inoltre, per coloro che prestano servizio inComuni o consorzi di Comuni con popolazione non superioreai 3.000 abitanti, viene attribuita, di norma, anchela qualifica di Messo comunale ai sensi dell' articolo273 del Regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 << testo unicodella legge comunale e provinciale >>, di Messo di conciliazioneai sensi della legge 3 febbraio 1957, n. 16, << disposisionisul servizio e la denominazione degli uscieri di conciliazione >>e di Autista per scuolabus.
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ARTICOLO 8
(Regolamenti comunali) 1. I Comuni, singoli od associati, entro sei mesi dall' entratain vigore della presente legge devono adottare unospecifico regolamento di polizia locale diretto a stabilirein particolare:a) che le attività vengano svolte in uniforme e che possanoessere svolte in abito civile soltanto quado ciò siastrettamente necessario per l' epletamento del servizioe venga espressamente autorizzato. Per il personale femminile l' uso dell' abito civile devevenire consentito a partire dal terzo mese di gravidanza; b) che l' ambito ordinario delle attività sia quello delterritorio dell' Ente di appartenenza o del Consorzio di cuiall' art. 3 oppure quello del Comune presso il quale ilpersonale sia comandato od assegnato; c) che siano osservati i seguenti criteri per i sottoelencaticasi particolari:1) missioni esterne per soli fini di collegamento o dirappresentanza; 2) missioni esterne per fini di polizia, solo in casi diinseguimento per accertata flagranza dell' illecitocommesso nel territorio di appartenenza; 3) missioni esterne per soccorso in caso di calamità edisastri, o per finrozare altri Corpi e Servizi in particolarioccasioni stagionali o eccezionali, ammesseprevia esistenza di appositi piani o di accordi tra leAmministrazioni interessate, e di esse va data previacomunicazione al Presidente della Giunta regionale,nell' esercizio delle funzioni di Prefetto. 2. I regolamenti comunali recano norma svolte a promuoveree garantire la pratica di attività sportive nonchè lapartecipazione a competizioni sia a livello regionale che nazionaledegli addetti al servizio di polizia locale. 3. I Comuni prima di adottare i regolamenti acquisisconoil parere del Comitato tecnico consultivo di cui al successivoart. 14.
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ARTICOLO 9
(Caratteristiche delle uniformi,dei segni distintivi e dei mezzi di trasporto) 1. Il Consiglio regionale provvede, per mezzo del regolamentoprevisto al successivo articolo 17, a determinare lecaratteristiche generali delle uniformi di servizio, dei simbolidistintivi del grado e dei simboli distintivi delle mostrine,degli stemmi e delle placche, nel rispetto del divietodi assimilazione a quelle militari nonchè i tempi massimientro i quali devono essere assegnate le uniformi. 2. Con lo stesso regolamento il Consiglio provvede a determinareanche le caratteristiche, dei mezzi di trasporto.
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ARTICOLO 10
(Struttura dei Corpi o Servizi di polizia locale) 1. Il servizio di polizia locale è espletato dal Corpo di polizialocale o dal Servizio di polizia locale. 2. La composizione del Corpo di polizia locale è strutturatanel seguente modo:a) se il Corpo è composto da più di 20 unità si determinail seguente organico secondo il seguente ordine gerarchico:1) un Comandante - ufficiale superiore; 2) un Vice - comandante - ufficiale inferiore; 3) Ispettori - maresciallo (uno ogni 25 addetti o frazionedi 25 superiore al 50%); 4) Coordinatori - brigadiere (uno ogni 5 agenti o frazionedi 5 superiore al 50%); 5) Istruttori - appuntato; 6) Agenti di PLb) se il Corpo è composto dalle 7 alle 20 unità si determinail seguente ordine gerarchico:1) un Comandante - ufficiale inferiore; 2) un Vice - comandante - brigadiere; 3) Istruttori - appuntato (uno ogni 5 agenti o frazionedi 5 superiore al 50%); 4) Agenti di PL. 3. La composizione del Servizio di polizia locale è strutturatanel seguente modo:a) se il Servizio è composto dalle 3 alle 6 unità si determinail seguente ordine gerarchico:1) Un Istruttore - brigadiere; 2) Un Istruttore - appuntato; 3) Agenti di PLb) se il Servizio è composto da due unità si determina ilseguente ordine gerachico:1) Un Istruttore - appuntato; 2) Un Agente di PLc) se il Servizio è composto da una sola unità , questa ricoprela qualifica di Agente di PL.
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ARTICOLO 11
(Criteri per la determinazione della dotazione organica) 1. La dotazione organica dei Servizi o dei Corpi di polizialocale è determinata dai regolamenti dei Comuni di appartenenzatenuti presenti i seguenti elementi:a) numero della popolazione residente e temporanea, suadensità insediativa; b) estensione e distribuzione delle aree abitative, loro eventualesuddivisione in zone, grazione, quartieri o altro,collegamenti logistici e caratteri urbanistici; c) sviluppo edilizio; d) dimensione del territorio servito; e) densità e complessità del traffico; f) sviluppo chilometrico delle strade e loro caratteristiche; g) tipo e quantità degli insediamenti industriali e commerciali; h) importanza turistica e capacità ricettiva della località ; i) fasce orarie di copertura del servizio; l) ogni altro elemento relativo alle caratteristichesocioeconomiche dell' area interessata. 2. La dotazione della pianta organica non potrà comunqueessere inferiore ad una unità ogni 800 abitanti residentio frazione di 800, ed a una unità ogni 1.600 posti di ricettività turistica.
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ARTICOLO 12
(Reclutamento del personale) 1. Il reclutamento del personale addetto al Servizio o alCorpo di polizia locale avviene per pubblico concorso. Atal fine i regolamento organici dei comuni devono prevedere:a) le prove d' esame (scritte e orali); b) l' obbligo di frequenza, per tutti i candidati che hannosuperato le prove d' esame, di un corso di formazionedella durata di sei mesi da effettuarsi presso la Scuolaregionale di polizia locale prevista al successivo art. 13; c) la valutazione accordata, nei concorsi per titoli edesami:1) al servizio prestato in altri Corpi di polizia locale,di polizia dello Stato, dei vigili del fuoco e delle forzearmate; 2) alle frequenza e superamento dei corsi di preparazionetenuti presso la Scuola regionale di polizialocale; 3) alla conoscenza di lungue straniere. 2. Al termine del coeso di formazione di cui alla lett. b)del precedente comma, viene rilasciato un certificato attestanteil giudizio sul candidato. 3. Il candidato, solo nel caso in cui abbia riportato un giudiziodi idoneità , verrà ammesso al servizio per il periododi prova. 4. I requisiti per l' ammissione ai concorsi di agente,sottufficiale ed ufficiale di polizia locale sono quelli previstidalle leggi vigenti per l' ammissione ai concorsi del personaledegli Enti Locali, con prove per l' accertamento dellaconoscenza della lingua francese. 5. E' richiesto, inoltre, il possesso della patente di guida peri veicoli di circolazione di categoria << B >>, << C >> o << D >>. 6. L' ammissione ai concorsi è subordinata al superamentodi una visita medico attitudinale da effettuarsi nelle strutture dell' USL della Valle d' Aosta.
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ARTICOLO 13
(Scuola regionale di polizia locale) 1. La Regione, entro sei mesi dall' entrata in vigore dellapresente legge, istituisce la Scuola regionale di polizia localediretta a formare, aggiornare e perfezionale il personaledei Servizi o dei Corpi di polizia locale. 2. La Scuola regionale ha in particolar modo lo scopo di:a) svolgere periodicamente corsi di aggiornamento professionalee di specializzazione per gli addetti ai Servizio ai Corpi di polizia locale; b) qualificare professionalmente gli allievi che hanno superatole prove d' esame; c) promuovere ed organizzare appositi corsi, aperti a tuttigli interessati, per la preparazione a concorsi di agentedi polizia locale. 3. I programmi, le caratteristiche didattiche e le prove dinalidei corsi vengono determinate dal Consiglio regionalesentito il parere del Comitato tecnico consultivo di cuial successivo art. 14. 4. L' onere relativo al funzionamento della Scuola regionaledi polizia locale viene ripartito fra la Regione e i Comuniinteressati, con apposita convenzione, in relazione al numerodegli addetti alla polizia locale che ciascuna Ente inviaai corsi.
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ARTICOLO 14
(Comitato Tecnico Consultivo) 1. Il Consiglio regionale entro 60 giorni dall' entrata in vigoredella presente legge, nomina, con delibera, un ComitatoTecnico Consultivo regionale per la polizia locale. 2. Il Comitato svolge la propria attività consultiva oltreche nei casi previsti dalla presente legge, ogniqualvolta laRegione o i Comuni intendano adottare provvedimenti riguardantila polizia locale.
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ARTICOLO 15
(Composizione del Comitato Tecnico Consultivo) 1. Il Comitato di cui al precedente art. 14 è così composto:a) il Presidente della Giunta regionale o un Assessore dalui delegato, che le presiede; b) il Comandante del Comune capoluogo; c) tre esperti in materia di polizia locale; d) il Direttore della Scuola regionale di polizia locale oun suo delegato; e) tre rappresentanti dei Comuni designati dalle Associazionidei Comuni; f) tre rappresentanti dell' Associazione Valdostana deglioperatori di polizia locale; g) quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacalimaggiormente rappresentative a livello regionale.
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ARTICOLO 16
(Ufficio regionale di polizia locale) 1. la Regione entro 90 giorni dall' entrata in vigore dellapresente legge, sentito il Comitato tecnico consultivo, istituisce,presso il Servizio rapporti con gli enti locali, gestionesegretari comunali e affari di culto, di cui al comma 3 dellalegge regionale 21 maggio 1985, n. 35, l' Ufficio regionaledi polizia locale, cui è preposto un impiegato con qualificadi << segretario >>. 2. L' Ufficio regioanle di cui al comma precedente ha lo scopodi svolgere funzioni di informazione e di consulenzatecnico - giuridica a favore degli operatori di polizia locale. 3. nella pianta organica dei posti assegnati alla Presidenzadella Giunta regionale è aggiunto un posto di << segretario >>(7o livello - ruolo del personale amministrativo).
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ARTICOLO 17
(Regolamento di esecuzione) 1. Il Consiglio regionale entro 90 giorni dall' entrata in vigoredella presente legge, predispone il regolamento di esecuzionediretto a disciplinare, oltre a quanto disposto dalprecedente art. 9:a) le modalità per la costituzione ed il funzionamento deiconsorzi di cui all' art. 2; b) gli indirizzi per l' individuazione della dotazione tecnicadei servizi inerenti, in particolare, ai veicoli per ilpattugliamento, alla centrale radio operativa, agli strumentidi rilevazione; c) le disposizioni per il funzionamento dei Servizi o deiCorpi di polizia locale; d) ogni altra direttiva riguardante il reclutamento e la formazionedel personale di polizia locale. 2. Le modificazioni del regolamento di cui al precedentecomma, sono apportate sentito il parere del Comitato tecnicoconsultivo.
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ARTICOLO 18
(Comunicazione dei regolamento comunali) 1. I regolamenti comunali previsti dalla presente legge ei loro eventuali atti di modifica sono trasmessi al Governoper mezzo del Presidente della Giunta regionale, a normadell' art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 22febbraio 1982, n. 182, << Norme di attuazione dello StatutoSpeciale della Regione Valle d' Aosta... >>, dopo che essi sonodiventati esecutivi.
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ARTICOLO 19
(Applicazione della legge agli altri enti locali) 1. Agli enti locali diversi dai comuni che svolgono, anchea mezzo di appositi servizi, funzioni di polizia locale dicui sono titolari o che ad essi sono delegate si applicano,in quanto compatibili, le disposizioni della presente legge,intendendosi sostituiti ai Comuni ed ai loro organi l' entelocale e gli organi corrispondenti. 2. Ove almeno tre di detti enti svolgano l' attività disciplinatadalla presente legge, il Comitato di cui all' art. 14 è integrato da un loro rappresentante designato dal Presidentedella Giunta regionale tra le persone indicate da ciascunente.
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ARTICOLO 20
(Disposizioni transitorie) 1. Fino a quando non sarà istituita la Scuola regionale dipolizia locale e non sarà applicato il procedimento di reclutamentodel personale previsto dall' art. 12, continuerannoad essere applicate le disposizioni normative vigenti.
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ARTICOLO 21
(Disposizioni finanziarie) 1. Gli oneri derivanti dall' applicazione della presente leggesono così determinati e graveranno sui capitoli sottoindicatidel bilancio di previsione della Regione per l' esercizio1989 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci:- per l' applicazione dell' art. 13 annue Lire 55.000.000 agravare sul capitolo di nuova istituzione n. 23990; - per l' applicazione dell' art. 16 Lire 16.000.000 per l' anno1989 e annue Lire 32.000.000 a decorrere dal 1990a gravare sui capitoli n. 20900 e n. 20910; 2. Alla copertura degli oneri di cui al comma precedentesi provvede:- per l' anno 1989 mediante riduzione per Lire 71 milionidello stanziamento previsto al capitolo 50000 << Fondoglobale per il finanziamento di spese per l' adempimentodi funzioni normali (Spese correnti) del bilancio diprevisione per l' esercizio finanziario 1989, a valere sull'accantonamento iscritto all' allegato n. 8 al bilanciostesso relativo al rinnovo contrattuale del personale regionalecomprensivo del premio incentivante la produttività ; su detto intervento risulta, quindi, disponibile laminor somma di Lire 9.929 milioni; - per gli anni 1990 e 1991 mediante utilizzo per Lire 174milioni delle risorse disponibili iscritte al programma3- 2 << altri oneri non ripartibili >> del bilancio pluriennale1989/ 1991; - per gli anni successivi gli oneri previsti dalla presentelegge saranno iscritti con la legge di approvazione deirelativi bilanci.
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ARTICOLO 22
(Variazioni di bilancio) 1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regioneper l' esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguentivariazioni: 1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regioneper l' esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguentivariazioni: in diminuzioneCap. 50000 << Fondo globale per il finanziamento di speseper l' adempimento di funzioni normali(spese correnti) >>L. 71.000.000 1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regioneper l' esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguentivariazioni:OMISSISin aumento 1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regioneper l' esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguentivariazioni:OMISSISin aumento Cap. 20900 << Spese per il personale addetto ai servizi dellaRegione - Stipendi e altri assegni fissi >>L. 12.000.000 1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regioneper l' esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguentivariazioni:OMISSISin aumentoOMISSISCap. 20910 << Spese per il personale addetto ai Servizi dellaRegione - Contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi ed altri assegni fissi >>L. 4.000.000 1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regioneper l' esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguentivariazioni:OMISSISin aumentoOMISSIScap. 23990 (di nuova istituzione)Programma regionale 2.1.2Codificazione: 1.1.1.4.1.2.01.01.02<< Spese per il funzionamento della scuola regionaledi polizia locale >>- LR 31 luglio 1989, n. 47 art. 13 >>L. 55.000.000 1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regioneper l' esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguentivariazioni:OMISSISin aumentoOMISSISTotale in aumento L. 71.000.000 La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficialedella Regione.E' fatto obbligo a chiunque spetti diosservarla e di farla osservare comelegge della Regione Autonoma Valled'Aosta. Aosta, 31 luglio 1989
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